Lo Statuto della Fondazione Umberto Margiotta

Art.1 – Costituzione

È costituita, una Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Umberto Margiotta” di seguito” Fondazione”.

La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della “Fondazione di partecipazione”, nell’ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Tutte le cariche elettive previste sono gratuite; è fatta salva la possibilità̀ per la Fondazione di avvalersi della collaborazione e dell’opera di proprio personale, con qualsiasi formula contrattuale.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà̀ della Fondazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività̀ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun amministratore, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus o in ogni altro modo determinante profitto, se non:

a) in quanto rimborso di sole spese documentate senza alcun incremento patrimoniale per il percipiente;

b) oppure quando la distribuzione sia imposta per legge.

La denominazione “Fondazione Umberto Margiotta” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 – Sede, Delegazioni ed Uffici

La Fondazione ha sede legale a Mirano (VE) Via Cavin di Sala nr. 81; la variazione della sede legale non comporta modifiche al presente statuto.

La Fondazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Art.3 – Scopi

La Fondazione, attraverso il nome e le opere di Umberto Margiotta,  persegue finalità di promozione e sviluppo, in partecipazione con soggetti pubblici e privati, italiani e/o esteri, delle attività aventi ad oggetto l’educazione, l’istruzione e la formazione per ogni ordine di scuola, compresa la formazione professionale, la formazione universitaria e post-universitaria; nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente; organizzazione e gestione di attività culturali, di natura anche editoriale,  diffondendo la conoscenza delle proprie attività attraverso la pubblicazione di articoli, riviste, libri e documenti in rete e per stampa sugli argomenti connessi all’attività della Fondazione; di promozione e diffusione della cultura umanistica e pedagogica, nelle attuali direzioni di marcia di incontro e connessione con discipline e saperi “altri”.

L’organizzazione di tali  attività vogliono ricordare, ma non solo, l’impegno professionale e di vita di Umberto Margiotta, docente di Pedagogia Generale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per ben 43 anni, dal 1974 al 2017, durante i quali ha sviluppato in ambito nazionale e internazionale ricerche in Pedagogia fondamentale, oltre che sulla formazione dei docenti, sulla formazione dei talenti, sulla progettazione formativa nei contesti di innovazione educativa, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali, nonché sulla valutazione dei sistemi formativi. Il suo impegno di intellettuale e di ricercatore è stato quello di riordinare il campo delle conoscenze pedagogiche per intendere l’universo della conoscenza pedagogica come teoria della formazione e la formazione come logica della vita. In tale direzione la Fondazione svilupperà le iniziative e le attività che vogliono promuovere l’eredità scientifica e umana di Umberto Margiotta, uno dei Maestri della Pedagogia italiana contemporanea, volendo offrire soprattutto ai giovani studiosi, ma anche alla comunità scientifica tutta, in senso lato, occasioni nazionali e internazionali di scambi, di riflessioni, di lavoro di rete e in rete su ipotesi di lavoro basate su rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di autentica emancipazione e trasformazione sociale.

Art.4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per perseguire il suo scopo, la Fondazione:

a) assegna borse di studio e premi, sulla base di valutazione meritocratica, a studenti e ricercatori italiani e stranieri, purché seguano o abbiano seguito corsi di studio, di formazione, o perfezionamento (corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, ..), svolgano o abbiano svolto attività di ricerca scientifica privilegiando le tesi in materia psico-pedagogica e in scienze della formazione, aperti al contributo e alla collaborazione con altre discipline, anche dell’area scientifica, che assumano la dimensione pedagogica e formativa  come volano di innovazione e trasformazione.  L’istituzione e l’assegnazione delle borse di studio e dei premi avverrà sulla base di appositi regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

b) collabora con altre istituzioni e associazioni ad organizzare  e promuovere attività culturali e sociali, per la formazione di studenti e ricercatori con particolare riguardo al settore dell’istruzione, in ambito   formale, non formale, informale(seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri),  e qualsiasi ulteriore evento e/o opera, anche di interesse pubblico, relativi a settori di interesse della Fondazione, interagendo con   gli organismi e le istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le stesse  finalità e con cui si stipulano altresì protocolli d’intesa, convenzioni e collaborazioni, per l’affidamento  di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze,  in conformità a quanto disposto dall’art.10, co.2 bis. D.lgs. 460/1997 o da altre norme di legge vigenti in materia;

c) mette a disposizione, con consultazione libera sul proprio sito web, i materiali derivanti dalle suddette iniziative formative quando siano state espletate e concluse;   

d) a tal riguardo opera anche come centro di innovazione culturale nonché́ di interscambio di buone prassi sia in ambito formativo obbligatorio che della formazione permanente, in territori inter e transdisciplinari, oltre che di applicazione, ad ampio raggio, delle tecnologie digitali;

e) elabora, realizza e promuove progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi ed oblazioni, da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità della fondazione e di enti e organizzazioni senza scopo di lucro;

f) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la diffusione dell’interesse per lo studio e la ricerca scientifica, mediante i mezzi di comunicazione a sua disposizione;  

g) fa richiesta di accreditamento delle sue attività presso i ministeri dell’Istruzione, della Ricerca e del Welfare;

h) partecipa e concorre a titolo gratuito alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

i) svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione tramite web;

l) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Art.5 – Limiti operativi e Vigilanza

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strumentali o connesse come previsto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art.25 del Codice Civile.

Art.6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

– Soci Fondatori;

– Soci Partecipanti;

– Soci Sostenitori;

– Soci Onorari.

Art.7 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che creano la Fondazione; essi intervengono in tutte le nomine previste dal presente Statuto. Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto che, quindi, assumerà la qualifica di Fondatore e così in perpetuo.

Art.8 – Soci Partecipanti

Possono divenire Soci Partecipanti, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti ed altre istituzioni, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all’estero che (i) condividono lo scopo della Fondazione, (ii) contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art.16 del presente Statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, salvo eventuale revoca.

Art.9 – Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri, che (i) condividono le finalità della Fondazione, (ii) contribuiscono con regolarità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con modalità contributive in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, (iii) vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei votanti. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, salvo eventuale revoca, e non è trasmissibile.

I soci sostenitori partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea annuale dei Partecipanti della Fondazione e hanno diritto a ricevere comunicazioni e pubblicazioni della Fondazione stessa.

Art.10 – Soci Onorari

Possono ottenere la qualifica di membro Onorario dal Consiglio di Amministrazione, le persone o gli enti che si sono impegnati a sostenere l’attività di promozione della Fondazione, per il conseguimento del suo scopo e della sua valorizzazione, anche con una eventuale contribuzione volontaria.

I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea annuale dei Partecipanti della Fondazione e hanno diritto a ricevere comunicazioni e pubblicazioni della Fondazione stessa.